


CONDIZIONI GENERALI DI TRANSAZIONE PER L'ALBERGHERIA
(CGT)
Valide per il Grang Hotel Europa di Innsbruck.
§ 1 Ambito di applicazione
1.2 Le CGT non escludono accordi specifici. Le CGT sono sussidiarie nei singoli accordi specifici adottati.
§ 2 Definizione dei concetti
2.1 Definizione dei concetti:
„Albergatore“:
È una persona fisica o giuridica che alberga ospiti dietro compenso.
„Ospite“:
È una persona fisica che richiede alloggiamento. L’ospite è di regola allo stesso tempo parte contraente. Come ospite valgono anche tutte le persone che viaggiano con il contraente (ad es. componenti della famiglia, amici, ecc.).
„Parte contraente“:
È una persona fisica o giuridica del territorio nazionale o estero che stipula un contratto di alloggiamento come ospite o per un ospite.
„Consumatore“ e
„imprenditore“:
I concetti sono da intendersi ai sensi della legge a protezione del consumatore del 1979 (Konsumenten-schutzgesetzes 1979).
„Contratto di alloggiamento“:
È il contratto stipulato tra l’albergatore e il contraente, il cui contenuto viene regolato dettagliatamente in seguito.
§ 3 Stipulazione del contratto – Acconto
3.1 Il contratto di alloggiamento si attua attraverso l’accettazione della prenotazione del contraente da parte dell’albergatore. Dichiarazioni elettroniche valgono come pervenute se la parte per cui esse sono definite le può richiamare all'ordinaria occorrenza, e sono fatte pervenire durante il notificato orario d'apertura dell'albergatore.
3.2 L’albergatore è legittimato a stipulare il contratto di alloggiamento a condizione che il contraente fornisca un acconto. In questo caso l’albergatore è tenuto ad informare il contraente dell’anticipo richiesto, prima dell’accettazione della prenotazione scritta o orale del contraente. Nel caso in cui il contraente si dichiari (in forma scritta o orale) in accordo con l’anticipo, il contratto di alloggiamento si attua con il pervenire all’albergatore della dichiarazione di assenso attraverso il pagamento dell’anticipo
3.3 Anticipo:
Salvo diversamente stabilito, valgono (per gruppi a partire da 10 persone) le seguenti condizioni di anticipo:
Fino a 30 giorni prima dell’arrivo 40% dell’importo complessivo
Fino a 14 giorni prima dell’arrivo 50% dell’importo complessivo
Il contraente è tenuto a pagare un anticipo del 90% a meno di 14 giorni dall’alloggiamento. I costi per la transazione del denaro (ad es. spese per il bonifico) sono a carico del contraente. Per carte di credito e di debito valgono le condizioni del momento dell’impresa della carta.
3.4 L’anticipo è un pagamento parziale del compenso pattuito
§ 4 Inizio e fine dell’alloggiamento
4.1 Il contraente ha diritto, se l’albergatore non offre altro orario di riferimento, ad avere i locali affittati dalle ore 15.00 del giorno pattuito („giorno d’arrivo“).
4.2 Se viene richiesta una stanza prima delle ore 6.00 del mattino, allora la notte precedente conta come primo pernottamento.
4.3 Le stanze affittate devono essere liberate dal contraente il giorno della partenza entro le ore 11.00. L’albergatore è legittimato a mettere in conto un giorno in più se le stanze affittate non vengono liberate entro i termini stabiliti.
§ 5 Recesso dal contratto di alloggiamento – Tassa di storno
Recesso da parte dell’albergatore
5.1 Se il contratto di alloggiamento prevede un anticipo, e tale anticipo non è stato fornito dal contraente entro i termini stabiliti, l'albergatore può recedere dal contratto di alloggiamento senza dilazione.
5.2 Se l’ospite non compare entro le ore 18.00 del giorno d’arrivo pattuito non sussiste alcun obbligo all’alloggiamento, a meno che non fosse stato pattuito un orario di arrivo successivo.
5.3 Se il contraente ha fornito un anticipo (vedere 3.3), allora al contrario i locali rimangono riservati fino al più tardi alle ore 11.00 del giorno successivo al giorno d’arrivo pattuito. Nel caso di pagamento anticipato di più di 4 giorni, l’obbligo di alloggiamento termina dalle ore 18 del quarto giorno, al cui riguado il giorno d’arrivo è calcolato come primo giorno, a meno che l’ospite non renda noto un giorno d’arrivo successivo.
5.4 Fino al più tardi a 3 mesi prima del pattuito giorno d’arrivo del contraente, il contratto di alloggiamento può, per motivi oggettivamente giustificati, salvo diversamente stabilito, venire sciolto dall’albergatore tramite dichiarazione unilaterale.
Recesso da parte del contraente – Tassa di storno
Da 90 giorni prima del Suo arrivo gratuito
fino a 89 giorni prima dell’arrivo 30% del prezzo pattuito
fino a 59 giorni prima dell’arrivo 40% del prezzo pattuito
fino a 29 giorni prima dell’arrivo 60% del prezzo pattuito
fino a 14 giorni prima dell’arrivo 80% del prezzo pattuito
fino al 6° giorno prima dell’arrivo o in caso di mancato arrivo 100% del prezzo pattuito
Da 40 giorni prima del Suo arrivo gratuito
fino a 39 giorni prima dell’arrivo 40% del prezzo pattuito
fino a 29 giorni prima dell’arrivo 60% del prezzo pattuito
fino a 14 giorni prima dell’arrivo 80% del prezzo pattuito
fino al 6° giorno prima dell’arrivo o in caso di mancato arrivo 100% del prezzo pattuito
6.1 L’albergatore può mettere a disposizione del contraentre o degli ospiti un adeguato alloggio sostitutivo (di uguale qualità), se questo è ragionevole per il contraente, in particolare se il cambiamento è insignificante ed oggettivamente giustificato.
6.2 Una giustificazione oggettiva è data ad esempio se il locale (locali) è divenuto inutilizzabile (sono divenuti inutilizzabili), ospiti già alloggiati prolungano la loro permanenza, sussiste un eccesso di prenotazioni o se altre importanti disposizioni aziendali determinano questo passo.
6.3 Eventuali spese supplementari per l’alloggio sostitutivo vanno a carico dell’albergatore..
§ 7 Diritti del contraente
7.1 Attrraverso la stipulazione di un contratto di alloggiamento, il contraente acquisisce il diritto al normale utilizzo del locale affittato, degli impianti dell’azienda alberghiera che normalmente e in assenza di condizioni particolari sono accessibili agli ospiti per essere utilizzati, e al normale servizio.
Il contraente deve esercitare i suoi diritti secondo le direttive dell’hotel e/o per gli ospiti (regolamento interno).
§ 8 Obblighi del contraente
8.1 Il contraente è tenuto a pagare, al più tardi al momento della partenza, il compenso pattuito più eventuali importi eccedenti che siano sorti sulla base dell’utilizzo di prestazioni a parte da parte sua e/o degli ospiti che lo accompagnano, più IVA ai sensi di legge.
8.2 L’albergatore non è tenuto ad accettare valute estere. Se l’albergatore accetta valute estere, queste vengono prese in pagamento secondo opportunità del cambio del giorno.. Se l’albergatore dovesse accettare valute straniere o modalità di pagamento non in contanti, allora il contraente sostiene tutti i costi a questi correlati, eventulai informazioni .presso le imprese delle carte di credito, telegrammi, ecc..
8.3 Il contraente risponde nei confronti dell’albergatore di ogni danno che sia causato da lui o dall’ospite o da qualsiasi persona che a conoscenza o volontà del contraente riveva le prestazioni dell’albergatore.
§ 9 Diritti dell’albergatore
9.1 Se il contraente ricusa il pagamento del compenso stabilito o se è con questo in ritardo, allora all'albergatore spetta il diritto legale di ritenzione secondo il § 970c ABGB (Allgemeine Bürgerliches Gesetzbuch, Codice civile) così come il diritto legale di pegno secondo il § 1101 ABGB sugli oggetti portati dal contraente o dall'ospite.
Questo diritto di ritenzione o di pegno spetta inoltre all’albergatore a tutela dei suoi diritti derivanti dal contratto di alloggiamento, in particolare per il vettovagliamento , altre spese che siano state sostenute per il contraente, ed eventuali diritti di risarcimento di sorta.
9.2 Se viene richiesto serrvizio in camera del contraente o ad ore del giorno non ordinarie (dopo le ore 20,00 e prima delle ore 6,00), allora l’albergatore è legittimato a richiedere per questo un compenso speciale. Questo compenso speciale è tuttavia da contraddistinguere nella tabella dei prezzi nelle camere. L’albergatore, per motivi aziendali, può anche rifiutare queste prestazioni.
9.3 All’albergatore spetta il diritto in qualsiasi momento di una presentazione dei conti, anche intermedia, per la sua prestazione..
§ 10 Doveri dell’albergatore
10.1 L'albergatore è tenuto a forire le prestazioni pattuite in condizioni che corrispondano al suo standard.
10.2 Prestazioni speciali dell’albergatore, soggette all’obbligo di apporre il cartellino del prezzo e che non sono comprese nel compenso per l’alloggiamento, sono ad esempio:
a) Prestazioni speciali dell’alloggiamento che possono essere messe in conto separatamente, come la messa a disposizione di saloni, sauna, piscina coperta, piscina esterna, solarium, garage, ecc.;
b) per la messa a disposizione di letti aggiuntivi o per i bambiniviene calcolato un prezzo ridotto.
I bambini da 0 a 6 anni ricevono una riduzione del 100% se vengono sistemati nella camera dei genitori.
I bambini da 7 a 12 anni ricevono una riduzione del 50% se vengono sistemati nella camera dei genitori.
§ 11 Responsabilità dell’albergatore per danni alle cose riposte
11.1 L’albergatore risponde secondo i §§ 970 ff ABGB per le cose riposte dal contraente. Quindi la responsabilità dell’albergatore si ha solo se le cose sono state consegnate all’albergatore o alle persone autorizzate dall’albergatore o se sono state assegnate ad uno di questi o portate in un luogo determinato per questo scopo. Nella misura in cui all’albergatore non pervenga alcun accenno, l’albergatore risponde della sua propria colpa o della colpa del suo personale così come delle persone che entrano ed escono.. L’albergatore risponde secondo il § 970 cpv. 1 ABGB al massimo fino all’importo fissato nella legge federale del 16 Novembre 1921 sulla responsabilità del ristoratore e di altri imprenditori nella versione vigente. Se il contraente o l’ospite non adempie senza indugi all’invito dell’albergatore a depositare le sue cose in uno specifico deposito, l’albergatore è sollevato da qualsiasi responsabilità..
L’ammontare diuna eventuale responsabilità dell’albergatore è limitata al massimo alla somma assicurata per la responsabilità civile del rispettivo albergatore. Va presa in considerazione una colpa del contraente o ospite.
11.2 La responsabilità dell’albergatore per colpa lieve è esclusa. Se il contraente è un imprenditore viene esclusa anche la responsabilità per colpa grave. In questo caso il contraente porta l’onere della prova per l’esistenza della colpa. Danni conseguenti o danni indiretti così come guadagni persi non vengono in alcun caso risarciti.
11.3 L’albergatore rispone di oggetti preziosi, denaro e titoli solo fino ad un importo al momento di € 550,--. L’albergatore risponde di danni che eccedano tale valore solo nel caso in cui abbia preso in custodia questi oggetti essendo a conoscenza della loro natura o nel caso in cui il danno sia stato causato da lui stesso o da uno dei suoi dipendenti. La limitazione di responsabilità secondo i punti 12.1 e 12.2 vale per analogia.
11.4 L'albergatore può ricusare la custodia di oggetti preziosi, denaro e titoli, se si tratta di oggetti di valore sostanzialmente più elevato di quelli che gli ospiti dell’azienda alberghiera in questione lasciano normalmente in custodia.
11.5 Anche in caso di assunta custodia la responsabilità è esclusa se il contraente e/o ospite non denuncia tempestivamente all’albergatore i danni sopraggiunti appena ne viene a conoscenza. Inoltre queste pretese devono essere fatte valere dal contraente o ospite entro un periodo di trei anni dalla presa conoscenza, altrimenti il diritto si estingue.
§ 12 Limitazioni della responsabilità
12.1 Se il contraente è consumatore, la responsabilità dell’albergatore per colpa lieve è esclusa, con l’eccezione di danni alla persona.
Se il contraente è imprenditore, la responsabilità dell’albergatore per colpa lieve e grave è esclusa. In questo caso il contraente porta l’onere della prova per l’esistenza della colpa. Danni conseguenti, danni non patrimoniali o danni indiretti così come guadagni persi non vengono risarciti. Il danno da risarcire trova in ogni caso il limite nell’ammontare dell’interesse negativo.
§ 13 Animali domestici
13.1 Gli animali dovrebbero essere portati nell’azienda alberghiera solo previo assenso dell’albergatore e in ogni caso dietro speciale retribuzione. Il prezzo per ogni animale portato con sé (cane, gatto, ecc.), indipendentemente dalle dimensioni dell’animele, ammonta a €30,00 per animale e per notte.
13.2 Il contraente che porti con sé un animale è tenuto rispettivamente a custodire ordinatamente e sorvegliare l’animale durante la sua permanenza o a farlo rispettivamente custodire e sorvegliare a sue spese da terzi adeguati.
13.3 Il contraente o ospite che porti con sé un animale deve procurare una corrispondente assicurazione della responsabilità civile per gli animali o un'assicurazione sulla responsabilità personale che copra anche i possibili danni causati da animali. La documentazione della corrispondente assicurazione è da esibire su richiesta dell’albergatore.
13.4 Il contraente e il suo assicuratore rispondono in solido nei confronti dell'albergatore dei danni causati dagli animali portati con sé. Il danno comprende in particolare anche ogni prestazione sostitutiva dell’albergatore che questi debba fornire nei confroti di terzi.
13.Gli animali non possono stare nei saloni, nelle sale di ricevimento e ristorante e nelle zone benessere.
§ 14 Prolungamento dell’alloggiamento
14.Il contraente non ha diritto che il suo alloggiamento venga prolungato. Se il contraente comunica per tempo il suo desiderio di prolungamento della permanenza, allora l’albergatore può acconsentire al prolungamento del contratto di alloggiamento. L’albergatore non ha alcun obbligo in proposito.
14.2 Se il contraente non può lasciare l’azienda alberghiera nel giorno della partenza, perchè per circostanze imprevedibili e straordinarie (ad es. estrema nevicata, inondazione ecc.) tutte le possibilità di partenza sono bloccate o non utilizzabili, allora il contratto di alloggiamento si prolunga automaticamente per la durata dell’impossibilità.. In ogni caso, una riduzione del compenso per questo periodo è possibile solamente se il contraente non può fruire in pieno delle prestazioni offerte dall'azienda alberghiera in conseguenza .degli impedimenti dovuti alle condizioni metereologiche. L’albergatore è autorizzato a richiedere almeno il compenso corrispondente a quello calcolato normalmente in bassa stagione.
§ 15 Conclusione del contratto di alloggiamento - Scioglimento anticipato
15.1 Se il contratto di alloggiamento è stato sciolto al momento definito, allora esso termina con il decorso del tempo.
15.2 Se il contraente parte in anticipo, allora l’albergatore è legittimato a richiedere l’intero compenso pattuito. L’albergatore effettuerà una detrazione corrispondente a quanto egli ha risparmiato in seguito alla mancata rivendicazione della sua offerta di prestazioni o a quantoha guadagnato tramite un ulteriore locazione dei locali prenotati. Perciò si presenta un risparmio soltanto nel caso in cui l’azienda alberghiera al momento della mancata rivendicazione dei locali prenotati dall'ospite sia del tutto al completo, e tali locali possano, in base allo storno del contraente, venire affittati ad altri ospiti. Il contraente porta l’onere della prova del risparmio.
15.3 In caso di morte di un ospite termina il contratto con l'albergatore.
15.4 Se il contratto di alloggiamento è stato stipulato a tempo indeterminato, allora le parti contraenti possono sciogliere il contratto fino alle ore 10.00 del terzo giorno prima della fine del contratto prevista.
15.5 L’albergatore è legittimato a sciogliere il contratto di alloggiamento con effetto immediato per motivi importanti, in particolare se il contraente o l’ospite:
a) fà un uso considerevolmente negativo dei locali o altrimenti se un suo comportamento gravemente sconveniente nei confronti degli altri ospiti, del proprietario, del suo personale o di terzi che abitano nell’azienda alberghiera guasta la coabitazione, o se si rende colpevole nei confronti di queste persone di un atto punibile contro la proprietà, la moralità o la sicurezza fisica;
b) se egli viene colpito da una malattia contagiosa o da una malattia che abbia durata superiore a quella dell’alloggiamento, o diventi bisognoso di cure;
c) non paghi i conti presentati alla scadenza entro un limite stabilito ragionevolmete (tre giorni).
15.6 Se l’esecuzione del contratto si rende impossibile a causa di un evento da giudicare di forza maggiore,l’albergatore può sciogliere il contratto in qualsiasi momento senza osservanza di un termine di disdetta, nella misura in cui il contratto non si consideri già sciolto ai sensi di legge, o l'albergatore sia sollevato dal suo obbligo di alloggiamento. Eventuali pretese di risarcimento dei danni ecc. da parte del contraente sono escluse.
§ 16 Malattia o morte dell’ospite
16.1 Se un ospite si ammala durante una permanenza all'azienda alberghiera, allora l'albergatore, se l'ospite lo desidera, si occuperà dell'assistenza medica. Se il pericolo è imminente, l’albergatore predisporrà le cure mediche anche senza espresso desiderio dell’ospite, e questo in particolare nel caso in cui ciò sia necessario e l’ospite non sia nelle condizioni di potervi provvedere da solo.
16.2 Fintantoché l’ospite non sia in condizioni di prendere decisioni o i parenti dell’ospite non possano essere contattati, l’albergatore si preoccuperà del trattamento medico a spese dell’ospite. La portata di queste misure di cura si esaurisce nel momento in cui l'ospite possa prendere decisioni o i parenti siano stati avvisati del caso di malattia. .
16.3 L’albergatore ha diritto di risarcimento nei confronti del contraente e dell’ospite o in caso di morte nei confronti del successore legale in particolare per le seguenti spese:
a) costi medici pubblici, costi pe ril trasporto del malato, medicamenti e farmaci
b) disinfezione della stanza che si sia resa necessaria,,
c) asciugamani, lenzuola e corredi letto che siano divenuti inutilizzabili, o altrimenti per la disinfezione o pulizia radicale di tutti questi oggetti,
d) ristabilimento di pareti, oggetti d’arredamento, tappeti ecc., nella misura in cui questi siano stati contaminati o danneggiati in relazione alla malattia o alla morte,
e) affitto della stanza, nella misura in cui l’ospite si è avvalso del locale, più gli eventuali giorni in cui questo non è stato utilizzabile a causa della disinfezione, sgombero e altro,
f) eventuali altri danni che sorgano all’albergatore.
§ 17 Luogo di esecuzione, foro competente e scelta del diritto applicabile
17.1 Luogo di esecuzione è il luogo in cui è collocata l’azienda alberghiera.
17.2 Questo contratto è soggetto al diritto formale e materiale austriaco con esclusione delle regole diritto privato internazionale (in particolare IPRG, Legge sul diritto internazionale privato e EVÜ, Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali) così come del diritto d’acquisto delle NU.
17.3 Foro competente esclusivo è nell’impresa bilaterale la sede dell’albergatore, per quanto l’albergatore sia inoltre legittimato a far valere i sui diritti anche presso qualsiasi foro competente per territorio e materia.
17.4 Se il contratto d’alloggiamento è stato stipulato con un contraente che è utente e ha reisdenza o luogo di normale soggiorno in austria, allora è possibile presentare una querela contro l’utente esclusivamente nel luogo di residenza, normale soggiorno o lavoro dell'utente.
17.5 Se il contratto d’alloggiamento è stato stipulato con un contraente che è utente e ha reisdenza in uno stato membro dell’Unine Europea (ad essezione dell'Austria), Islanda, Norvegia o Svizzera, è esclusivamente competente per querele contro l’utente il. foro competente per territorio e materia per la residenza dell’utente
§ 18 Altre condizioni
18.1 Nella misura in cui le suddette condizioni non prevedano niente in preposito, il decorso di un termine comincia con la consegna dello scritto che dispone il termine al contraente, il quale deve rispettare il termine. Nel calcolo di un termine definito in giorni, il giorno in cui cade il momento o l’avvenimento viene calcolato come il giorno dopo il quale va collocato l'inizio del termine.
I termini stabiliti in settimane o mesi si riferiscono allo stesso giorno della settimana o del mese il cui nome o numero corrisponde al giorno a partire dal quale il termine va contato. Se tale giorno manca in quel mese, è decisivo l’ultimo giorno del mese.
18.2 Dichiarazioni devono essere pervenute alla rispettiva altra parte contraente l’ultimo giorno del termine (ore 24).
18.3 L’albergatore è autorizzato a compensare richieste del contraente con proprie richieste. Il contraente non è legittimato a compensare con proprie richieste richieste dell’albergatore, a meno che l’albergatore non sia insolvente o che la richiesta del contraente sia constatata per via giudiziaria o riconosciuta dall’albergatore.
18.4 In caso di falle nel regolamento valgono le corrispondenti disposizioni di legge